Disposizioni in materia di whistleblowing

Quali sono i canali di segnalazione?

Il Centro Diagnostico Sabatino ha messo a disposizione per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, collaboratori, amministratori, membri degli organi sociali, e terze parti (cd. whistleblower) il seguente canale dedicato certificato:

odv.centrodiagnosticosabatinosrl@pec.it

Cosa puoi segnalare?

In linea generale i fatti e/o i comportamenti da te segnalati devono avere la potenzialità di minare l’integrità e l’etica aziendale, devono essere di interesse generale e non individuale. Essi potranno essere anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell’interesse che a danno dell’Azienda. Ne devi essere venuto/a a conoscenza nell’ambito del tuo contesto lavorativo.

La segnalazione di illeciti deve essere percepita come un atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l’emergere di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l’integrità dell’Azienda e per l’interesse collettivo. Mediante questi canali, dunque, puoi segnalare:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche detto “Modello 231”);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno.

Non puoi però segnalare tramite questo canale questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il tuo superiore gerarchico o con i tuoi colleghi. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

Flussi informativi

L’Organismo di Vigilanza provvederà a redigere con regolare periodicità una relazione scritta dell’attività svolta, inviandola all’assemblea dei soci. L’OdV è destinatario delle segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Modello.

A tal fine, di seguito, sono descritti specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle Aree a Rischio. Potrà essere all’uopo utilizzata la casella di posta elettronica dell’OdV.

In particolare, salvo quanto specificatamente indicato in tema di “whistleblowing”, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all’Organismo di Vigilanza notizie rilevanti tali da esporre la Società al rischio 231 ovvero comportare violazioni del Modello organizzativo.

Valgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prescrizioni:

– nell’ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l’Organismo di Vigilanza dell’avvio di questi interventi;

– devono essere raccolte e trasmesse all’Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all’attività o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;

– le segnalazioni potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

– è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale dedicato”), da parte dell’Organismo di Vigilanza, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

– i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati;

– i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 231;

– le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

– Devono essere altresì trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni dal medesimo richieste finalizzate al costante monitoraggio delle attività cc.dd. sensibili/strumentali.

Il mancato inoltro da parte dei Responsabili interessati (c.d. Key Officer) delle informazioni richieste dall’Organismo di Vigilanza, potrà essere oggetto di sanzione sul piano disciplinare nei termini e nelle modalità di legge.

Disposizioni in tema di whistleblowing

Con l’espressione Whislteblowing si intende la segnalazione del dipendente in relazione ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all’interno dell’Ente. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati. Il Whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.

Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione all’Organismo di Vigilanza sono fatti, azioni, omissioni, anomalie e criticità riscontrate nel corso della propria attività. A titolo meramente esemplificativo:

  • violazioni del Modello organizzativo ex dlgs 231/2001;
  • violazioni del codice etico;
  • violazioni di protocolli aziendali;
  • violazioni di procedure aziendali;
  • inadempienze/violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • inadempienze/violazioni in materia ambientale;
  • fatti corruttivi;
  • ogni altro fatto penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01.

Non possono costituire oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro. Modalità di segnalazione Il Segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’Organismo di Vigilanza di procedere ai necessari accertamenti tesi a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine si richiede, preferibilmente la presenza dei seguenti elementi:

  • i dati anagrafici del segnalante e qualifica lavorativa
  • una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione
  • se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso
  • se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
  • le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non usufruiranno delle tutele previste dalla presente procedura ma, verranno considerate come una qualsiasi segnalazione anonima e saranno prese in esame solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del denunciato.

Destinatari della segnalazione

La segnalazione potrà essere inviata all’Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità: o casella di posta elettronica certificata dell’OdV tale da garantire la riservatezza del segnalante odv.centrodiagnosticosabatinosrl@pec.it; o a mezzo servizio postale in busta chiusa con raccomandata a/r all’indirizzo dei membri dell’OdV.

E’ onere dell’Organismo di Vigilanza implementare, in concreto, i suddetti canali di comunicazione con nota da inviarsi a tutto il personale.

Forme di tutela del Whistleblowing e misure sanzionatorie

L’identità del segnalante (Whisltelblower) non può essere rivelata senza il uso espresso consenso. La violazione della riservatezza è passibile di sanzione disciplinare così come previsto dal Sistema disciplinare, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge. Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta. Sarà, d’altra parte, sanzionato disciplinarmente chiunque effettui con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whislteblower) in caso di segnalazioni diffamatorie.

Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia – Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all’accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del ministero dell’Interno. ?Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Legge 7 agosto 1990, n. 241

Ogni procedimento verrà gestito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento l’interessato potrà presentare una domanda di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame.

Nonostante il legislatore non abbia espressamente individuato un termine, il riesame dovrebbe essere proposto entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza, in quanto tale termine corrisponde al termine di decadenza previsto per l’attivazione del ricorso giurisdizionale o del ricorso al difensore civico. Decorso tale termine, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza potrebbe dichiarare irricevibile l’istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività sia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle motivazioni addotte dall’istante.

Nel caso di silenzio o avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo.

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